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amministrazione di sostegno

Con la L. 6/2004 l’amministrazione di sostegno è finalmente entrata nel nostro Ordinamento e, nel codice civile, ha trovato una completa disciplina in una serie di norme che si collocano non a caso prima di quelle che disciplinano l’interdizione, l’inabilitazione e l’incapacità naturale.
L’art. 1 della citata Legge è la norma fondamentale del nuovo Istituto: "la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Ecco allora la risposta a tutti i dubbi: possono giovarsi dell’amministrazione di sostegno le persone affette da patologie neurologiche (traumi cranici e midollari, ictus cerebrali, malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson, epilessia, cefalea, malattie infettive cerebrali, tumori cerebrali, ecc.), o da patologie psichiatriche (disturbi d’ansia, dell’umore o della personalità, schizofrenia, ecc.), gli anziani con un particolare decadimento fisico o cognitivo, le persone affette da sindrome di Down, ecc. - C’è un’espressione che ben racchiude tutte queste varie categorie: "i soggetti deboli".


 
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