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Amministrazione di sostegno e capacità di testare

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AVV. PAOLO PIFFERI
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Tribunale di Vercelli, decreto del Giudice Tutelare 04.09.2015

Mi piace oggi soffermarmi su una questione purtroppo di grande rilevanza nel campo dell’amministrazione di sostegno: la possibilità per il beneficiario di fare testamento.
Il là, che giustifica il purtroppo di cui sopra, mi è dato dal fatto che proprio questa settimana sono venuto a sapere che un beneficiario mio assistito, un carissimo ragazzone buono come il pane, ch’è felice quando mi vede e mi saluta con “il mio avvocato!”, ha un bruttissimo tumoraccio al cervello (mi direte che non è espressione scientifica e da ignorante: è vero, in campo medico, e non solo, sono ignorantissimo, il più ignorante, ma la mia semplicità mi permette di capirci meglio senza tanti arzigogoli) che lo porterà a breve a rivedere i suoi, come spero, se non a diventare un vegetale completamente allettato.
Sono andato a trovarlo in ospedale e parlando del più e del meno gli ho chiesto se ha mai pensato di fare testamento, ricevendo una chiara e lucidissima risposta in merito, che chiaramente tengo per me per segreto professionale.
Ma può il beneficiario fare testamento? E può, il Giudice Tutelare, autorizzare il beneficiario a fare testamento, oppure precluderglielo?
Il decreto in esame del Giudice Tutelare dott. Carlo Bianconi (mi piace specificarne nome e cognome) del Tribunale di Vercelli, decreto da cui traspare un grandissimo rispetto per la persona beneficiaria di AdS, è chiarissimo sul punto e può esser così riassunto schematicamente:
giuridicamente, il beneficiario dell’AdS è pienamente capace di agire in relazione ad ogni atto non preclusogli dalla Legge (osservazione valida ovviamente per tutte le persone, siano queste totalmente capaci di agire o beneficiarie di una qualche forma di tutela giuridica) o dal decreto di nomina


è sempre solo e soltanto al decreto di nomina che occorre far riferimento per capire cosa può fare e cosa non può fare il beneficiario, ed è sottinteso che non può fare solo quello che gli è espressamente precluso, potendo invece fare (mantenendo la relativa capacità di agire) tutto il resto





Quindi, se nel decreto di ammissione al beneficio dell’AdS non c’è scritto nulla in proposito alla capacità od alla incapacità di testare, il beneficiario può fare testamento


E può il giudice tutelare poi modificare questo decreto?
Sì, perché il decreto di ammissione al beneficio dell’AdS può esser in ogni momento riveduto e corretto dal giudice tutelare, per adeguarlo alle sopravvenute esigenze del beneficiario.

E può il giudice tutelare arrivare anche precludere al beneficiario la capacità di testare?
Sì, perché l’art. 411 codice civile prevede espressamente per il giudice tutelare la possibilità di applicare all’amministrazione di sostegno determinate limitazioni previste dalla Legge per gli interdetti tra cui, appunto, la capacità di testare (art. 591 codice civile).

Ciò non deve tradursi in una vessazione od umiliazione, ma deve esser dal giudice disposto solo nel caso in cui si renda necessario per esigenze di protezione del beneficiario

non quindi per tutelare il patrimonio a favore degli eredi legittimi

ma per evitare che le disposizioni di ultima volontà di una persona debole siano coartate, manipolate da terze persone;
per evitare che tali ultime volontà non corrispondano effettivamente alla libera e consapevole volontà della persona interessata

Con quali strumenti il giudice tutelare può arrivare a tale dura decisione: con perizie medico legali, con l’esame di documenti e, soprattutto, con l’ascolto del beneficiario, per comprendere quali siano effettivamente le sue volontà (senza scendere nei dettagli circa il contenuto delle singole disposizioni perché atto indebitamente lesivo della privacy del beneficiario come magistralmente disposto dal Giudice Tutelare di Vercelli), per comprendere se lo stesso presenti quella lucidità idonea “alla manifestazione libera e serena delle proprie ultime volontà”.
Paolo Pifferi
Tribunale di Vercelli, decreto del Giudice Tutelare 04.09.2015



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